IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1987; Considerata la necessita' di procedere ad una nuova composizione della commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici incaricata di formulare proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzo del satel- lite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo di acquisizione di pubblicita' nei confronti di altri mezzi di comunicazione; Decreta: Art. 1. La commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' cosi' composta: il capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un direttore generale del Ministero del tesoro; un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un direttore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un direttore generale del Ministero dei trasporti; il capo dell'ufficio dell'editoria; due rappresentanti degli editori di quotidiani designati dalla Federazione italiana editori giornali; tre rappresentanti degli editori di periodici: uno designato dalla Federazione italiana editori di giornali, due dalla Unione stampa periodica italiana; un rappresentante delle agenzie di stampa designato dalla Federazione italiana editori giornali; un rappresentante degli editori di libri designato dalla Associazione italiana editori. I rappresentanti del Governo potranno farsi sostituire nella commissione delegando di volta in volta un funzionario del settore di competenza con qualifica non inferiore a primo dirigente.