IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile
1987;
  Considerata la necessita' di procedere ad  una  nuova  composizione
della   commissione   paritetica   Governo-editori  di  quotidiani  e
periodici incaricata di formulare proposte relative al  miglioramento
dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete
di  vendita,  all'accesso  alle informazioni, all'utilizzo del satel-
lite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel
campo di acquisizione di pubblicita' nei confronti di altri mezzi  di
comunicazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici
di  cui  all'art.  29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, presieduta
dal Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, e' cosi' composta:
   il  capo  del  Dipartimento  per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   un direttore generale del Ministero del tesoro;
   un direttore generale del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato;
   un   direttore   generale   del  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
   un direttore generale del Ministero dei trasporti;
   il capo dell'ufficio dell'editoria;
   due rappresentanti degli editori  di  quotidiani  designati  dalla
Federazione italiana editori giornali;
   tre rappresentanti degli editori di periodici: uno designato dalla
Federazione  italiana  editori  di  giornali, due dalla Unione stampa
periodica italiana;
   un  rappresentante  delle  agenzie  di  stampa   designato   dalla
Federazione italiana editori giornali;
   un   rappresentante   degli   editori  di  libri  designato  dalla
Associazione italiana editori.
  I  rappresentanti  del  Governo  potranno  farsi  sostituire  nella
commissione delegando di volta in volta un funzionario del settore di
competenza con qualifica non inferiore a primo dirigente.